PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 73-bis. - (Acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope da soggetti minorenni). - 1. Chiunque acquista o riceve a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o psicotrope da un soggetto di età inferiore agli anni diciotto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata per chi acquista o riceve a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o psicotrope da un soggetto di età inferiore agli anni quattordici; il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età del soggetto».